Convenzione
Art. 18
Pensioni e annualita.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Pensioni e annualita).
1. Fatte salve le disposizioni dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
b) il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-18