Convenzione
Art. 22
Redditi non espressamente menzionati.
In vigore dal 30 dic 1980
.
(Redditi non espressamente menzionati).
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;844#art-c-22