Art. 4
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.
Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.
escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-08-01;448#art-4