Art. 4 · LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

Art. 4

LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

In vigore dal 1 set 1978
Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio. Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio. escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.
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