Art. 7
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
La facoltà di cui all' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall' della legge 6 giugno 1975, n. 197, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.
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