Art. 9
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
L' della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilità di superare l'organico previsto dall' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:
1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo terzo comma dell' della legge 26 marzo 1958 n. 425.
Storico versioni
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