Art. 8
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
Correlativamente alla facoltà di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell' della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell' della legge 6 giugno 1975, n. 197.
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