Art. 3

LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

In vigore dal 1 set 1978
La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione: 1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario; 2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione; 3) le modalità di corresponsione del premio stesso.
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