Art. 6
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:
1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
2) indennità per ogni chiamata lire 4.500.
Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.
Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni".
Le indennità fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilità e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvederà a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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