Art. 1

LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

In vigore dal 1 set 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la produttività dell'Azienda. Il compenso di cui al precedente comma è esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.
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