Art. 5
LEGGE 1 agosto 1978, n. 448
In vigore dal 1 set 1978
Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"I turni di reperibilità sono articolati per unità operative dei vari servizi. La definizione delle unità operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verrà provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilità.
L'istituzione dei turni di reperibilità non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei".
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