Art. 17
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti
dall', lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860.
I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle
assunzioni operate ai sensi dei precedenti , per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.
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