Art. 23

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente , del contributo di cui al precedente , lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge. Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo