Art. 23
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente , del contributo di cui al precedente , lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.
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