Art. 22

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, semprechè posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.
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