Art. 16
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.
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