Art. 13

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 lug 1978
I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese .
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