Art. 18
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 26 ago 1978
Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:
a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni;
c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.
d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.
e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura
.
Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell' va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.
La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
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