Art. 14
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-01;285#art-14