Art. 14

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.
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