Art. 28
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente .
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.
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