Art. 28

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente . Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo