Art. 2

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 lug 1978
Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.
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