Art. 7

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 26 ago 1978
Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all', nonchè da enti pubblici economici. Il contratto di formazione: 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati; 2) non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e non è rinnovabile. I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.
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