Art. 6

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell', terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè da enti pubblici economici.
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