Convenzione›Parte II
Art. 9
Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti
In vigore dal 14 set 1977
Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti
1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-9