ConvenzioneParte II

Art. 9

Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti

In vigore dal 14 set 1977
Modalità di trasmissione degli atti e dei documenti 1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-9

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