ConvenzioneParte II

Art. 11

Notifica di atti e documenti

In vigore dal 14 set 1977
Notifica di atti e documenti 1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. 2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo