Convenzione›Parte II
Art. 11
Notifica di atti e documenti
In vigore dal 14 set 1977
Notifica di atti e documenti
1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia.
2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-11