Convenzione

Art. 14

In vigore dal 14 set 1977
1. Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale richiesto applica le leggi del proprio Stato. 2. Peraltro il tribunale richiesto può, su domanda del tribunale richiedente, effettuare la notifica secondo una forma speciale sempre che ciò non sia contrario alle leggi del proprio Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-14

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