Convenzione
Art. 18
Esecuzione delle commissioni rogatorie
In vigore dal 14 set 1977
Esecuzione delle commissioni rogatorie
1. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applica le proprie leggi per quanto concerne la forma da osservare.
2. Tuttavia, su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta deve:
a) assicurare l'esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legislazione del proprio Stato;
b) informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle leggi in vigore nello Stato in cui l'esecuzione deve avere luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-18