Convenzione›Parte III
Art. 23
Collaborazione giudiziaria
In vigore dal 14 set 1977
Collaborazione giudiziaria
In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi:
1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici.
2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura.
3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte.
4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-23