Art. 1

In vigore dal 14 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-rd-1

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