Convenzione

Art. 21

Immunità di testimoni e periti

In vigore dal 14 set 1977
Immunità di testimoni e periti 1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalità, che debba comparire in base ad una citazione notificatagli dall'autorità giudiziaria della Parte Contraente richiesta, avanti gli organi della Parte Contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non può essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della Parte richiedente; neppure può essere eseguita, nei suoi confronti, una sentenza di condanna pronunciata in precedenza. Non si possono iniziare procedimenti contro tale persona per altre violazioni di legge commesse prima dell'attraversamento del confine dello Stato, nè si può prendere qualsiasi altro provvedimento conseguente a tale violazione. 2. Un teste o un perito perde la protezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo se non ha lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente entro quindici giorni da quello in cui gli è stato comunicato che la sua presenza non è più richiesta. Tale limite non include il periodo durante il quale il teste o il perito non ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Contraente per ragioni indipendenti dalla sua volontà. 3. Qualora una persona che si trovi detenuta nel territorio della Parte Contraente richiesta, venga convenuta in giudizio dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente quale teste o perito e debba essere trasferita temporaneamente a tale scopo, ha diritto alla protezione che le viene assicurata dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-21

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