Convenzione›Parte III
Art. 25
In vigore dal 14 set 1977
1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al Cairo al più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Roma il 2 aprile 1974 in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, i due testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Araba d'Egitto MARIO ZAGARI FAKHRI M. ABDEL NABI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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