Convenzione
Art. 17
Trasmissioni delle commissioni rogatorie
In vigore dal 14 set 1977
Trasmissioni delle commissioni rogatorie
1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorità giudiziaria competente.
2. Se l'autorità richiesta è incompetente, essa trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorità competente e ne informa immediatamente l'autorità richiedente.
3. Le disposizioni del presente articolo non escludono per le Parti Contraenti la facoltà di far eseguire direttamente, tramite i Rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini.
4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, la nazionalità delle persone di cui si chiede l'escussione è determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita.
5. Per la trasmissione delle commissioni rogatorie si applicano le disposizioni dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-17