Convenzione
Art. 12
In vigore dal 14 set 1977
Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:
- l'autorità da cui emana l'atto;
- la natura dell'atto da consegnare;
- il nome e la qualità delle parti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario;
- l'oggetto dell'atto.
La nota di trasmissione deve essere accompagnata dalla traduzione di cui all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-12