Convenzione

Art. 15

In vigore dal 14 set 1977
Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica e comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica. La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorità richiedente. Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-15

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