Convenzione
Art. 15
In vigore dal 14 set 1977
Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica e comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.
La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorità richiedente.
Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-15