Convenzione›Parte II
Art. 10
Traduzione degli atti
In vigore dal 14 set 1977
Traduzione degli atti
Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-10