ConvenzioneParte II

Art. 10

Traduzione degli atti

In vigore dal 14 set 1977
Traduzione degli atti Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-10

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