Convenzione
Art. 6
In vigore dal 14 set 1977
L'assistenza giudiziaria gratuita concessa dall'autorità competente di una Parte Contraente in.
un giudizio determinato si estende a tutti gli atti procedurali da compiersi, davanti al tribunale dell'altra Parte Contraente, per lo stesso giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-6