Convenzione›Parte I
Art. 2
Cautio judicatum solvi
In vigore dal 14 set 1977
Cautio judicatum solvi
1. Per agire in giudizio, non può essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti nè cauzione, nè deposito, nè versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-2