Convenzione
Art. 5
In vigore dal 14 set 1977
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita può essere presentata alla commissione competente per il gratuito patrocinio della Parte Contraente di cui l'interessato è cittadino. Tale commissione trasmette la predetta domanda, unitamente al certificato previsto all', alla commissione competente dell'altra Parte Contraente in conformità alle disposizioni dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
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