Convenzione

Art. 4

In vigore dal 14 set 1977
1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all', sono rilasciati dalla autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza. 2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente è rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove è residente. 3. L'autorità competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita può assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorità dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-4

In sintesi

L'articolo disciplina le modalità di rilascio del certificato per dimostrare l'insufficienza economica e accedere all'assistenza giudiziaria gratuita. Il documento deve essere emesso dall'autorità competente dello Stato in cui l'interessato ha domicilio o residenza. Se la persona risiede al di fuori dei due Stati contraenti, il certificato è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Paese d'origine. Infine, l'autorità che deve decidere sulla richiesta di assistenza ha la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità dell'altro Stato.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce quali autorità siano competenti a rilasciare i certificati attestanti l'insufficienza di risorse economiche per accedere all'assistenza giudiziaria gratuita. Inoltre, consente lo scambio di informazioni tra le autorità dei due Stati per verificare i requisiti del richiedente.

A chi si applica

Si applica alle persone prive di sufficienti risorse economiche che richiedono l'assistenza giudiziaria gratuita e alle autorità competenti (nazionali, consolari e diplomatiche) designate al rilascio o alla decisione.

Esempio pratico

Un cittadino residente in Italia che necessita dell'assistenza giudiziaria gratuita per un procedimento richiede il certificato di insufficienza economica all'autorità competente italiana. Se l'autorità che deve decidere ha dubbi sulla situazione patrimoniale, può rivolgersi direttamente all'autorità dell'altro Stato per raccogliere ulteriori informazioni.

Adempimenti e conseguenze

L'interessato deve munirsi del certificato attestante l'insufficienza economica rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio/residenza o da quella diplomatica/consolare; non sono previste sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Chi rilascia il certificato se la persona risiede nel territorio di una Parte Contraente?Il certificato viene rilasciato dall'autorità competente della Parte Contraente in cui l'interessato ha il proprio domicilio o la residenza.
Come si ottiene il certificato se il richiedente non risiede in nessuna delle Parti Contraenti?In questo caso, il certificato è rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Stato presente nel Paese in cui l'interessato risiede.
L'autorità incaricata di decidere può richiedere chiarimenti all'altro Stato?Sì, l'autorità competente a decidere sulla domanda può assumere informazioni supplementari presso l'autorità dell'altra Parte Contraente, qualora sia necessario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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