Art. 4
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-4
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L'articolo disciplina le modalità di rilascio del certificato per dimostrare l'insufficienza economica e accedere all'assistenza giudiziaria gratuita. Il documento deve essere emesso dall'autorità competente dello Stato in cui l'interessato ha domicilio o residenza. Se la persona risiede al di fuori dei due Stati contraenti, il certificato è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Paese d'origine. Infine, l'autorità che deve decidere sulla richiesta di assistenza ha la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità dell'altro Stato.
La norma stabilisce quali autorità siano competenti a rilasciare i certificati attestanti l'insufficienza di risorse economiche per accedere all'assistenza giudiziaria gratuita. Inoltre, consente lo scambio di informazioni tra le autorità dei due Stati per verificare i requisiti del richiedente.
Si applica alle persone prive di sufficienti risorse economiche che richiedono l'assistenza giudiziaria gratuita e alle autorità competenti (nazionali, consolari e diplomatiche) designate al rilascio o alla decisione.
Un cittadino residente in Italia che necessita dell'assistenza giudiziaria gratuita per un procedimento richiede il certificato di insufficienza economica all'autorità competente italiana. Se l'autorità che deve decidere ha dubbi sulla situazione patrimoniale, può rivolgersi direttamente all'autorità dell'altro Stato per raccogliere ulteriori informazioni.
L'interessato deve munirsi del certificato attestante l'insufficienza economica rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio/residenza o da quella diplomatica/consolare; non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.