Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 14 set 1977
1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all', sono rilasciati dalla autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza. 2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente è rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove è residente. 3. L'autorità competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita può assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorità dell'altra Parte Contraente.
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