Convenzione›Parte II
Art. 8
Oggetto dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 14 set 1977
Oggetto dell'assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.
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