Convenzione›Parte III
Art. 23
23 / 25Collaborazione giudiziaria
In vigore dal 14 set 1977
Collaborazione giudiziaria
In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi:
1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici.
2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura.
3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte.
4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;619#art-c-23