Protocollo
Art. 20
In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanità e all'ispezione dal lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.
2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate, negli accordi complementari previsti all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-20