Protocollo

Art. 23

In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell'immunità di giurisdizione, ad eccezione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, ogni controversia risultante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto. 2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni. 3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di designazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale paese. 4. L'esecuzione della sentenza formulata in seguito all'arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.
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