Convenzione

Art. 23

In vigore dal 7 giu 1977
A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario menzionato nell'allegato può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera conformemente all', paragrafo 1, lettera b). Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee. Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-23

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