Protocollo
Art. 1
In vigore dal 7 giu 1977
PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE
Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine,
firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973
NELL'INTENTO di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.
2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore può presumersi acquisito in caso d'incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione.
3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-1