Protocollo
Art. 3
In vigore dal 7 giu 1977
1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:
a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorità nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità;
b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonché in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;
c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell' del presente protocollo o dell' della Convenzione relativa all'istituzione del Centro, in appresso denominata "Convenzione";
d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie.
2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nel cui confronti sia invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell' o dell', la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-3