Protocollo

Art. 8

In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporne liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni. 2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-8

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