Protocollo

Art. 13

In vigore dal 7 giu 1977
I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti: a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato; b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare; c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-13

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