Protocollo
Art. 16
In vigore dal 7 giu 1977
Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all', all' lettere b), e), f) e g) e all' lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-16